mercoledì 26 gennaio 2011

Umberto Ambrosoli candidato a Milano?

In uno dei primi post su questo blog ho riferito del mio incontro con l'Avv. Umberto Ambrosoli durante il pomeriggio dell'inaugurazione della strada dedicata dal Comune di Cernusco sul Naviglio alla figura del padre Avv. Giorgio Ambrosoli (commissario liquidatore della Banca Privata Italiana assassinato da sicari di Michele Sindona nella notte tra l'11 e il 12 Luglio 1979 sotto la sua casa a Milano).

A pag. 8 del Fatto Quotidiano di ieri leggo una notizia che, seppur espressa in forma dubitativa, non può che essere considerata un'ottima notizia!!

Umberto Ambrosoli avrebbe dato la propria disponibilità a Futuro e Libertà a candidarsi per le elezioni del Comune di Milano, come consigliere e, forse, anche come Sindaco.

Va detto che Umberto Ambrosoli, nel corso di questi anni, oltra a svolgere la professione di avvocato penalista, ha girato l'Italia per promuovere e ricodare l'esempio di alte virtù civili e sociali rappresentato dal suo (compianto) padre: che possa entrare in consiglio comunale o addirittura diventare Sindaco di Milano sarebbe, a mio giudizio, un primo segnale del cambiamento di una generazione che deve assolutamente muoversi per invertire il corso degli eventi della politica e della società!!

Se fossi ancora cittadino milanese sicuramente voterei per Ambrosoli potendo ragionevolmente pensare che egli adempirebbe le funzioni pubbliche che gli venissero affidate con DISCIPLINA ed ONORE (come fece suo padre).    

giovedì 20 gennaio 2011

Adesso Basta: Berlusconi è incostituzionale!!

Ecco le norme della nostra meravigliosa Costituzione che lo rendono incostituzionale:

Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari diginità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 25 - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Art. 54 - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 101 - La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104 - La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.

Art. 107 - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. ... Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 109 - L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 112 - Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Dobbiamo agire e mobilitarci TUTTI (come cittadini) a difesa di questi principi che costituiscono garanzie fondamentali della nostra Repubblica.

Il problema senza la soluzione - Greenpeace

Il problema senza la soluzione - Greenpeace: "Vuoi sapere la verità sul nucleare? Ti presentiamo la nostra campagna pubblicitaria per smentire le bugie del Governo, di Enel e del Forum nucleare. Informati e condividi. La tua partecipazione attiva è fondamentale per contrastare il bombardamento mediatico pro-atomo finanziato con milioni di euro dall’industria nucleare."

martedì 18 gennaio 2011

La legge è (un po') più uguale per tutti.

Non posso che salutare con favore la sentenza della Corte Costituzionale del 13 gennaio 2011 che - nel dicharare la parziale illegittimità costituzionale della Legge 07 aprile 2010, n. 51 - ha riportato il meccanismo del legittimo impedimento a comparire alle udienze penali per i ministri ed il Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito dell'art. 420-ter del codice di procedura penale (che disciplina il legittimo impedimento a comparire per TUTTI I CITTADINI).

Così, per effetto di questa sentenza, anche per i ministri e il Presidente del Consiglio dei Ministri (chiunque essi o esso siano, di qualunque parte o schieramento politico) sarà il Giudice di fronte al quale viene sollevata l'eccezione di legittimo impedimento ad avere il potere-dovere di valutare la legittimità o meno dell'impedimento eccepito per giustificare la mancata comparizione all'udienza. Proprio come accade per TUTTI I CITTADINI che assumano la qualità di imputati in procedimenti penali.

E' dunque una buona notizia quella della avvenuta riaffermazione, in tale delicata materia (processi per la avvenuta commissione di reati!!), del principio per cui TUTTI I CITTADINI SONO EGUALI DI FRONTE ALLA LEGGE SENZA DISTINZIONE DI ... CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI (art. 3 Cost).

Buona giornata!!

   

mercoledì 12 gennaio 2011

Legittimo impedimento e norme costituzionali

In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sull'illegittimità costituzionale della Legge 07 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), trascrivo qui di seguito il testo di questa legge, dell'art. 420-ter c.p.c. (che disciplina le cause che costituiscono impedimento a comparire in udienza per tutti i cittadini che rivestano la qualità di imputati) e di alcuni degli articoli della Costituzione che si assumano violati dalla predetta legge n. 51/2010.

Fatevi voi un'opinione... Per agevolare la lettura, segnalo in grassetto i punti normativi più critici e di possibile conflitto.

Legge 07 aprile 2010, n. 51


Art. 1
1.  Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 56 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 23 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo.
2.  Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.
3.  Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.
4.  Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi.
5.  Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
6.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
1.  Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.
2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Codice di procedura penale

420-ter. Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.
1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Costituzione della Repubblica Italiana

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [disp. att. Cost. XIV] (1) e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [Cost. 29, 37, 48, 51], di razza, di lingua [Cost. 6; disp. att. Cost. X], di religione [Cost. 8, 19, 20]; di opinioni politiche [Cost. 22], di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.



138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali [Cost. 116, 132, 137; disp. att. Cost. XI] sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [Cost. 72] (1).
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [Cost. 87] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [Cost. 73, 87] se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Non so a voi ma a me quell'art. 3 della Costituzione piace proprio tanto!!

martedì 4 gennaio 2011

Natale 2010: un augurio speciale

Rientrato a Milano, ho trovato sulla mia scrivania gli auguri di Natale che ogni anno l'Avv. Jacopo Pensa indirizza a tutti i colleghi iscritti all'Ordine di Milano.

Voglio qui riportarli testualmente e con essi, augurare a tutti che il 2011 sia un po' meno ricco di...

NATALE 2010

Questa volta il piatto è ricco;
e pertanto mi ci ficco;
da Scajola al bunga-bunga
la sequenza è molto lunga.
Il ministro è stato reo
di un acquisto al Colosseo
che, per un destino ingrato,
da un ignoto fu pagato.
"Se scopro chi l'ha fatto
io risolvo quel contratto
e sollevo un gran casino".
Si è dimesso poi il tapino.
Anche in quel di Monte Carlo
(scuserete se ne parlo)
si è discusso di un affare
di natura immobiliare.
Se l'erede universale 
fu Alleanza Nazionale
a goderne a piene mani
furon solo i due Tulliani;
è il trionfo dell'amor
rafforzato dall'off-shore!
Meditando sul destino
di chi nasce marocchino,
mi è venuto nella mente,
un pensiero impenitente:
grazie ad una telefonata
Ruby l'anno liberata
mentre quello di Brembate
l'hanno preso a scudisciate;
lui, parlando con Allah,
ne invocava la bontà
ma un error di traduzione
gli è costato la prigione
non essendo egli parente
dell'egizio presidente.
Pensar mal forse è peccato
ma magari ci ho azzeccato...
Mentre più non si capisce
chi è tradito e chi tradisce
io, per esser ben compreso
e non essere frainteso, 
sarò semplice e diretto
sarò scarno e molto schietto
sarò pure un pò banale:
a Voi tutti Buon Natale!

sabato 1 gennaio 2011

Buon 2011 con meno plastica

Buon giorno e buon 2011 a tutti.

Nei giorni scorsi si è appreso che da oggi in Italia non potranno essere più messi in commercio i sacchetti di plastica.

Certamente, un'ottima misura per contrastare il problema dei rifiuti che mi auguro sia applicata effettivamente e fino in fondo da tutti gli operatori del commercio. D'altra parte e per fortuna, molti clienti dei supermercati avevano già da tempo sostituito le buste di plastica con buste riutilizzabili portate da casa.

Dal punto di vista di un avvocato, mi piace ricordare i criteri fissati dalla direttiva europea n° 2006/12/CE (c.d. direttiva quadro sui rifiuti) per la gestione dei rifiuti negli Stati membri.

Questi sono, nell'ordine di priorità qui di seguito elencato:

In primo luogo: la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.
In secondo luogo: il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie; l'uso dei rifiuti come fonte di energia (art. 3 della Direttiva).

L'art. 4 della stessa direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna o la flora, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Il mio augurio è che nel 2011 TUTTI I CITTADINI gestiscano i propri rifiuti secondo i citati criteri europei: minore produzione (ad esempio, scegliendo i prodotti con meno imballaggi) e maggiore riciclo, reimpiego e riutilizzo (con la raccolta differenziata).

Buon 2011 con meno rifiuti a tutti!!