martedì 18 gennaio 2011

La legge è (un po') più uguale per tutti.

Non posso che salutare con favore la sentenza della Corte Costituzionale del 13 gennaio 2011 che - nel dicharare la parziale illegittimità costituzionale della Legge 07 aprile 2010, n. 51 - ha riportato il meccanismo del legittimo impedimento a comparire alle udienze penali per i ministri ed il Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito dell'art. 420-ter del codice di procedura penale (che disciplina il legittimo impedimento a comparire per TUTTI I CITTADINI).

Così, per effetto di questa sentenza, anche per i ministri e il Presidente del Consiglio dei Ministri (chiunque essi o esso siano, di qualunque parte o schieramento politico) sarà il Giudice di fronte al quale viene sollevata l'eccezione di legittimo impedimento ad avere il potere-dovere di valutare la legittimità o meno dell'impedimento eccepito per giustificare la mancata comparizione all'udienza. Proprio come accade per TUTTI I CITTADINI che assumano la qualità di imputati in procedimenti penali.

E' dunque una buona notizia quella della avvenuta riaffermazione, in tale delicata materia (processi per la avvenuta commissione di reati!!), del principio per cui TUTTI I CITTADINI SONO EGUALI DI FRONTE ALLA LEGGE SENZA DISTINZIONE DI ... CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI (art. 3 Cost).

Buona giornata!!

   

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